I corrispettivi derivanti dal commercio elettronico indiretto (vendita on line di beni materiali con spedizione della merce tramite vettore o spedizioniere) sono esonerati dall’obbligo della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019 ha individuato le operazioni esonerate dall’obbligo dell’invio telematico, includendo, tra queste, quelle non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Se l’operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto, la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza (risoluzione n. 274/2009), per le quali l’art. 2 del Dpr n. 696/1996 ha previsto l’esonero da qualunque obbligo di certificazione (ricevuta o scontrino fiscale), salvo quello di emissione della fattura, se richiesta dal cliente.