Lo scorso 1° luglio 2022 è entrato in vigore questo nuovo obbligo, ovvero per tutte le fatture ESTERE (cee o extra-cee) ricevute in formato CARTACEO, ovvero NON-ELETTRONICO, diventa obbligatorio emettere anche una versione elettronica dell’auto-fattura. Contestualmente è stato abolito l’esterometro.

Con l’emanazione del decreto Semplificazioni di Giugno 2022, l’integrazione è da effettuare solo per operazioni di importo superiore a 5.000 Euro. Ma questa l’esclusione vale solo per quelle tipologie di operazioni relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies D.P.R. 633/1972. In sostanza solo per tipologie di operazioni estere poco frequenti, come cessioni di beni immobili, alberghi, ristoranti, acquisto carburante…

Si chiarisce che (salvo future diverse interpretazioni della norma), purtroppo bisogna effettuare l’integrazione anche per tutte le varie micro fatture come SumUp, Amazon, Facebook, Google Ads etc.

Come funzionava prima di Luglio

Quando si riceveva una fattura estera (o con reverse charge) bisognava:

  • Registrarla in contabilità nel registro acquisti;
  • Integrarla aggiungendo l’iva;
  • Registrare un’autofattura di pari importo nel registro vendite, in modo da rendere l’operazione neutra ai fini iva.
Come funziona dopo il 1°Luglio

Quando si riceverà una fattura estero (normalmente cartacea o su PDF), bisognerà emettere una fattura elettronica indicando le nuove tipologie di documento messe a disposizione dall’agenzia delle Entrate.

Vediamo tutte le parti interessanti della fattura elettronica:

Campo “codice destinatario”. Dovete indicare i vostri dati per la ricezione delle fatture elettroniche. Quindi potete indicare alternativamente:

il vostro codice destinatario;
il codice generico formato da solo 7 zeri: 0000000 .
Campo “Tipo di documento”. I tipi di documento da usare sono i seguenti:

TD17 – Integrazione-autofattura per acquisto servizi dall’estero (soggetto estero residente in UE o extra UE, nella Repubblica di San Marino, oppure nella Città del Vaticano)
TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari (soggetto estero residente quindi in uno dei Paesi della Comunità Europea)
TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c 2, D.P.R. 633/72 (Questo caso si verifica quando il venditore estero vende beni che sono già nel territorio italiano e quindi non è necessario effettuare l’operazione di importazione o altro; in questo caso emette una fattura che riporta solo l’imponibile e non l’imposta, che andrà assolta dal compratore italiano. Questi, infatti, deve emettere l’autofattura riportando nel rispettivo documento i dati relativi all’imposta)
Emettendo le autofatture con questi Tipi di Documento, l’Agenzia delle Entrate indicherà automaticamente l’importo dell’iva sia nelle vendite che negli acquisti.

Nota Tecnica:

In questa tipologia di documenti, il campo cedente/prestatore e cessionario/committente vanno messi invertiti nel tracciato xml rispetto alla normale fattura con codice TD1.  Quindi nel campo cedente/prestatore dovranno essere inseriti i dati del nostro fornitore estero. Nel campo destinatario dovranno essere inseriti i nostri dati.

Campo Data

Nel campo “Data” della sezione Dati generali occorre indicare:

  • La data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto da fornitore intra-UE;
  • La data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa a fornitori extra-UE
Note di credito

Per le note di credito emesse dal cedente prestatore estero finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il Cessionario Committente nazionale, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI (codici TD17-TD18-TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04 utilizzato per le altre note di credito.

Termini temporali

Per quanto riguarda l’integrazione il soggetto cessionario o committente residente nel nostro Paese è tenuto ad integrare ed annotare la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, ma con l’avvertenza di imputarla per la liquidazione del mese precedente (cioè di ricezione). Se la fattura non arriva entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, subentra l’onere di emettere autofattura (articolo 46, comma 5) entro il 15 del mese successivo (terzo mese dall’effettuazione dell’operazione).

Fatture di reverse charge italiane

Per le Fatture di reverse charge italiane non è obbligatorio fare l’integrazione, per gli acquisti interni con una fattura elettronica con inversione contabile si può continuare a integrare manualmente il documento.

Si tratta delle fatture ricevute da un soggetto italiano in cui è indicato uno dei codici iva con natura da N6.1 a N6.9 (operazioni ex art. 17 del DPR 633/72). Ad esempio possono rientrare in questa tipologia le fatture per lavori di pulizia o subappalti edili o lavori su fabbricati.

Tuttavia la circolare 13 E del 2018 consente di utilizzare già facoltativamente la modalità elettronica in maniera analoga alle fatture estere.

In questo caso si dovrà utilizzare l’apposita tipologia documento:

TD16-integrazione fattura reverse charge interno
Non vi sarà alcun obbligo dell’invio dell’integrazione a chi emesso la fattura.

In caso di errori

Se emetto un’autofattura elettronica errata è possibile eliminarla procedendo ad emettere una nuova autofattura, con lo stesso Tipo Documento e gli stessi dati di quella originale, ma con segno negativo.

Fatture estere attive

Per le fatture estere attive relative ad operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia si deve produrre una fattura elettronica di tipo TD01 (come per le fatture di vendita nazionali), con il destinatario che non sarà italiano ma estero. Siccome il destinatario estero non è dotato di uno specifico codice, bisognerà usare le 7 x nel campo codice destinatario: xxxxxxx.

Obiettivi e vantaggi di questo adempimento

La finalità della trasmissione di questa documentazione all’Agenzia delle Entrate è quella di produrre la liquidazione iva precompilata. La liquidazione iva (già disponibile ora in prova) è scaricabile sul canale Entratel o Fisconline e integrabile con dati attualmente non recepiti dall’Agenzia, come deducibilità parziale di alcune spese (ad esempio quelle telefoniche o relative alle auto).

Un vantaggio del nuovo adempimento è l’abolizione, dal 1° luglio 2022, dell’esterometro per le fatture passive estere sia UE che Extra Ue.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*